From: <Salvato da Windows Internet Explorer 7>
Subject: Atto Completo
Date: Thu, 22 Apr 2010 10:21:42 +0200
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font=3D"courier"><B>
<CENTER></CENTER></B><BR><B>LEGGE 8&nbsp;aprile&nbsp;2010 , n. 55 =
<BR><PRE>Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti  =
tessili,
della pelletteria e calzaturieri. (10G0077)=20
</PRE></B><PRE>  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  =
Repubblica  hanno
approvato;=20
=20
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA=20
=20
=20
                              promulga=20
=20
la seguente legge:=20
                               Art. 1=20
=20
=20
                     Etichettatura dei prodotti=20
                          e =ABMade in Italy=BB=20
=20
  1.  Al  fine  di  consentire  ai  consumatori  finali  di  ricevere
un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2,  e  dell'articolo  6,  comma  1,  del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, e  successive  modificazioni,  e'  istituito  un  sistema  di
etichettatura  obbligatoria  dei   prodotti   finiti   e   intermedi,
intendendosi per tali quelli che sono  destinati  alla  vendita,  nei
settori tessile, della pelletteria e calzaturiero,  che  evidenzi  il
luogo di origine di  ciascuna  fase  di  lavorazione  e  assicuri  la
tracciabilita' dei prodotti stessi.=20
  2. Ai fini della presente legge, per =ABprodotto tessile=BB si  =
intende
ogni  tessuto  o  filato,  naturale,  sintetico  o  artificiale,  che
costituisca  parte  del  prodotto  finito  o   intermedio   destinato
all'abbigliamento,  oppure  all'utilizzazione  quale  accessorio   da
abbigliamento,  oppure  all'impiego  quale  materiale  componente  di
prodotti destinati all'arredo della casa  e  all'arredamento,  intesi
nelle loro piu' vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.=20
  3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui  al  comma
1, l'impresa produttrice deve fornire  in  modo  chiaro  e  sintetico
informazioni specifiche sulla conformita' dei processi di lavorazione
alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle
convenzioni siglate in  seno  all'Organizzazione  internazionale  del
lavoro lungo tutta la catena di fornitura,  sulla  certificazione  di
igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione  dell'impiego  di
minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea  e  sul
rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.=20
  4.  L'impiego  dell'indicazione  =ABMade  in   Italy=BB   e'   =
permesso
esclusivamente  per  prodotti  finiti  per  i  quali   le   fasi   di
lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo
prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare  se  almeno
due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite
nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e' verificabile la
tracciabilita'.=20
  5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione  si  intendono:  la
filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel
territorio italiano anche utilizzando fibre naturali,  artificiali  o
sintetiche di importazione.=20
  6. Nel settore  della  pelletteria,  per  fasi  di  lavorazione  si
intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la
rifinizione  compiuti  nel  territorio  italiano  anche   utilizzando
pellame grezzo di importazione.=20
  7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si  intendono:
la  concia,  la  lavorazione  della  tomaia,  l'assemblaggio   e   la
rifinizione  compiuti  nel  territorio  italiano  anche   utilizzando
pellame grezzo di importazione.=20
  8. Ai fini  della  presente  legge,  per  =ABprodotto  conciario=BB  =
si
intende il prodotto come  definito  all'articolo  1  della  legge  16
dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto  finito  o
intermedio  destinato  all'abbigliamento,  oppure   all'utilizzazione
quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale
componente  di   prodotti   destinati   all'arredo   della   casa   e
all'arredamento, intesi nelle loro piu' vaste accezioni, oppure  come
prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto  conciario
si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura -  ingrasso  -
rifinizione.=20
  9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la
concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti,  il
taglio della pelle e  del  tessuto,  il  cucito  della  pelle  e  del
tessuto, l'assemblaggio e  la  rifinizione  compiuti  nel  territorio
italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.=20
  10. Per ciascun prodotto di  cui  al  comma  1,  che  non  abbia  i
requisiti per l'impiego dell'indicazione =ABMade in Italy=BB, resta =
salvo
l'obbligo  di  etichettatura  con  l'indicazione   dello   Stato   di
provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 2=20
=20
=20
                         Norme di attuazione=20
=20
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
le politiche europee, da emanare entro quattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  previa  notifica  ai  sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  22  giugno  1998,  sono  stabilite  le
caratteristiche  del  sistema  di  etichettatura  obbligatoria  e  di
impiego dell'indicazione =ABMade in  Italy=BB,  di  cui  all'articolo  =
1,
nonche' le modalita' per l'esecuzione dei relativi  controlli,  anche
attraverso  il  sistema  delle  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura.=20
  2. Il Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico e previa intesa in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente  legge,  un  regolamento  recante  disposizioni
volte a garantire elevati livelli di  qualita'  dei  prodotti  e  dei
tessuti in commercio, anche al fine di tutelare  la  salute  umana  e
l'ambiente, con cui provvede, in particolare:=20
    a) all'individuazione delle autorita' sanitarie competenti per  i
controlli e per la  vigilanza  sulla  qualita'  dei  prodotti  e  dei
tessuti in commercio, anche  attraverso  l'effettuazione  di  analisi
chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze
vietate dalla normativa vigente e  ritenute  dannose  per  la  salute
umana;=20
    b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione  di  disposizioni
specifiche, delle peculiari  esigenze  di  tutela  della  qualita'  e
dell'affidabilita' dei prodotti per  i  consumatori,  anche  al  fine
della tutela della produzione nazionale, nei settori  tessile,  della
pelletteria e calzaturiero;=20
    c) all'individuazione dei soggetti  preposti  all'esecuzione  dei
controlli e delle relative modalita' di esecuzione;=20
    d) a stabilire l'obbligo  della  rintracciabilita'  dei  prodotti
tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione.=20
  3. Il regolamento di cui al comma 2 e'  aggiornato  ogni  due  anni
sulla base  delle  indicazioni  fornite  dall'Istituto  superiore  di
sanita'.=20
  4. All'attuazione dei controlli di  cui  al  presente  articolo  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 3=20
=20
=20
                        Misure sanzionatorie=20
=20
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  violi  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei  casi
di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata fino a due  terzi.  Nei
casi di minore gravita' la sanzione e' diminuita fino a due terzi. Si
applicano il sequestro e la confisca delle merci.=20
  2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  30.000
a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata
fino a due  terzi.  Nei  casi  di  minore  gravita'  la  sanzione  e'
diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della  violazione
e' disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo da un mese a
un anno.=20
  3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse  reiteratamente
si applica la pena della reclusione da uno a  tre  anni.  Qualora  le
violazioni  siano  commesse  attraverso  attivita'  organizzate,   si
applica la pena della reclusione da tre a sette anni.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 4=20
=20
=20
          Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3=20
=20
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano  efficacia
dal 1=B0 ottobre 2010.=20
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.=20
    Data a Roma, addi' 8 aprile 2010=20
=20
                             NAPOLITANO=20
=20
=20
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri=20
=20
Visto, il Guardasigilli: Alfano=20
=20
                         LAVORI PREPARATORI=20
=20
Camera dei deputati (atto n. 2624):=20
    Presentato dall'on. Marco  Giovanni  Reguzzoni  ed  altri  il  20
luglio 2009.=20
    Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive,  commercio  e
turismo), in sede referente, il  30  luglio  2009  con  pareri  delle
commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV.=20
    Esaminato dalla X commissione il 6, 15 e 20 ottobre 2009; il  10,
24 e 26 novembre 2009.=20
    Esaminato aula il 9 dicembre 2009 ed  approvato  il  10  dicembre
2009.=20
Senato della Repubblica (atto n. 1930):=20
    Assegnato alla 10=AA commissione (Industria, commercio e  turismo),
in sede referente, il 16 dicembre 2009 con pareri  delle  commissioni
l=AA, 2=AA, 5=AA, 11=AA, 12=AA 13=AA, 14=AA e questioni regionali.=20
    Esaminato dalla 10=AA commissione, in sede referente, il 19,  20  e
26 gennaio 2010; il 3 e 25 febbraio 2010; il 2, 3 e 4 marzo 2010.=20
    Assegnato nuovamente alla 10=AA commissione, in  sede  deliberante,
il 4 marzo 2010 con pareri delle commissioni 1=AA,  2=AA,  5=AA,  11=AA, =
 12=AA
13=AA, 14=AA e questioni regionali.=20
    Esaminato dalla 10=AA commissione, in sede deliberante, il 9  marzo
2010 ed approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2010.=20
Camera dei deputati (atto n. 2624-B):=20
    Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive,  commercio  e
turismo), in sede legislativa, il 17  marzo  2010  con  pareri  delle
commissioni I, II, V, XII e XIV.=20
    Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed  approvato
il 17 marzo 2010.=20

       =20
      </PRE>
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  <TR>
    <TD>
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    </TD>
    <TD align=3Dright>22.04.2010 </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>10:12:39 </TD>
    <TD>
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    </TD></TR>
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